I valori relativi all'autonomia calcolati in base al ciclo di guida WLTP consentono un confronto tra i diversi costruttori. I valori citati includono anche l'incremento dell'autonomia ottenuto attraverso il recupero di energia (recupero in fase di frenata).
L'autonomia effettiva può risultare ridotta o prolungata in base a vari fattori, quali lo stile di guida, la situazione del traffico, la topografia, la velocità, l'utilizzo di utenze comfort/secondarie (ad es. climatizzazione, infotainment, ecc.), la temperatura esterna, il numero di passeggeri, il carico e la modalità di guida (ad esempio Sport).
Le batterie agli ioni di litio sono soggette a un processo di invecchiamento e di usura chimico e fisico, che riduce la capacità di accumulo utilizzabile della batteria a seconda del comportamento di utilizzo e delle condizioni ambientali. Con l’invecchiamento della batteria, l’autonomia diminuisce e il tempo di ricarica aumenta.
A causa dell'effetto della temperatura sul rendimento della batteria e sull'efficienza della ricarica, nonché sulla durata della batteria stessa, occorre tenere presente quanto segue:
Se possibile, evitare l'esposizione prolungata a temperature ambiente superiori a 30 °C, ad es. lasciando a lungo la vettura parcheggiata sotto il sole.
Laddove non sia possibile lasciare la vettura a temperature ambiente inferiori a 30 °C, dopo l'utilizzo collegare la vettura alla rete elettrica e caricare la batteria ad alta tensione con corrente alternata (CA) fino a raggiungere uno stato di carica massimo dell'80 %.
In caso di tempi di fermo superiori a due settimane, se possibile mantenere la vettura a una temperatura ambiente compresa tra 0 e 20 °C e assicurarsi che durante il periodo di fermo lo stato di carica rimanga tra il 20 e il 50 %.
Per eseguire la ricarica quotidiana della vettura, lo stato di carica massimo della batteria ad alta tensione dovrebbe essere impostato sull'80 %
Utilizzare la funzione di protezione della batteria se disponibile nella vettura. La funzione attivata favorisce una lunga durata della batteria. L'obiettivo di ricarica viene fissato all'80 %. Inoltre, a temperature ambiente elevate la batteria viene condizionata. Questo può ridurre la ricarica della batteria.
I valori indicati relativi ai tempi di ricarica e relativa potenza di ricarica possono variare in funzione di determinati fattori, quali ad esempio la potenza disponibile presso l'allacciamento dell'infrastruttura disponibile nei singoli Paesi, le caratteristiche dell'impianto elettrico domestico di cui dispone il cliente, la temperatura, il precondizionamento dell'abitacolo, lo stato di carica nonché l'età della batteria. Tali fattori possono aumentare significativamente i tempi di ricarica effettivi rispetto ai valori specificati.
L'ottimizzazione dei tempi di ricarica con CC (CC=corrente continua) indicati per una ricarica dal 10 % all'80 % implica l'utilizzo di una stazione di ricarica rapida CCS (CCS = Combined Charging System) avente le seguenti caratteristiche: minimo 300 kW e più di 850 V e una batteria precondizionata. La determinazione dell'autonomia ricaricata in dieci minuti indicata in base al ciclo WLTP si basa sui medesimi parametri sopra menzionati.
Per ragioni fisiche e chimiche, la velocità di ricarica diminuisce man mano che il livello di carica della batteria si avvicina alla capacità di accumulo massima. Per tale ragione si raccomanda di ricaricare la batteria con un dispositivo di ricarica rapida CC solo fino all'80 % o in base all'autonomia richiesta.
Nel lungo termine, l'utilizzo prevalente delle colonnine di ricarica rapida CCS comporta tempi di ricarica più lunghi. Per la ricarica quotidiana a casa si consiglia la ricarica CA (CA = corrente alternata), in caso di ricarica CC una potenza di ricarica massima di 50 kW. L'utilizzo di una presa industriale (CA) consente di ottenere una maggiore efficienza e un tempo di ricarica notevolmente inferiore rispetto alla ricarica con una presa di corrente domestica.
La potenza di trazione disponibile nelle vetture elettriche dipende da diversi fattori, come la durata della richiesta di potenza, la gamma di velocità, lo stato di carica della batteria e la sua temperatura nonché la temperatura dei motori. Le potenze indicate sono disponibili in un intervallo di tempo molto limitato durante il processo di accelerazione e possono ad es. essere limitate dalla temperatura elevata della batteria dopo una ricarica rapida o in caso di batteria fredda in condizioni invernali.
I valori di accelerazione comunicati vengono determinati con la potenza overboost in combinazione con Launch Control, con stati di carica elevati e quando la batteria è alla temperatura di esercizio. A causa di limitazioni di natura fisica, questa potenza massima può essere richiamata numerose volte, ma rispettando intervalli sufficientemente distanziati.
Condizioni di garanzia Porsche
Garanzia Porsche per vetture elettriche a batteria
Porsche Italia S.p.A., con sede legale in Corso Stati Uniti 35, 35127 Padova (Garante) concede al cliente (Garantito) secondo le seguenti condizioni, una garanzia sulla vettura nuova (Garanzia) per le vetture elettriche a batteria nuove di fabbrica (vetture nuove), vendute e consegnate in Italia, San Marino e Città del Vaticano, a copertura di tutti i difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia vale solo per vetture elettriche (BEV), ma non per vetture ibride.
In caso di difetti della vernice e da corrosione passante si applica la garanzia Porsche sulla vernice e a lungo termine per vetture nuove, di cui sotto.
I diritti concessi al Garantito con la presente garanzia si applicano in aggiunta ai suoi diritti legali in caso di difetti del veicolo nuovo. Il Garantito può far valere la garanzia legale a titolo gratuito. La garanzia legale non è limitata dalla presente garanzia, indipendentemente dal fatto che si verifichi una richiesta in garanzia e che il Garantito faccia valere la garanzia.
1. Ambito di applicazione territoriale
Eventuali pretese derivanti dalla presente garanzia possono essere esercitate in tutto il mondo, ma solo presso i Concessionari o i Centri di Assistenza autorizzati.
2. Durata della garanzia
2.1 La durata della garanzia inizia dal momento della consegna della vettura nuova da parte del Garante ovvero del concessionario autorizzato al Garantito o dalla data della prima immatricolazione (fa fede la data meno recente). Indipendentemente da ciò, la durata decorre da quando un concessionario autorizzato consegna, utilizza o immatricola una vettura nuova. Il concessionario autorizzato registra la decorrenza della garanzia nel libretto di garanzia e manutenzione.
2.2 La durata della garanzia, per quanto concerne i difetti della batteria ad alto voltaggio della vettura, termina dopo otto anni oppure al superamento di un chilometraggio pari a 160.000 km (si applica quello che avviene prima). Per tutti gli altri difetti, il periodo di garanzia è di due anni, indipendentemente dal chilometraggio.
3. Requisito per la richiesta di interventi in garanzia
3.1 La garanzia è valida solo per le vetture, nella misura in cui soddisfino i requisiti per l'uso su strada.
3.2 Le richieste di interventi in garanzia sono ammesse solo se, durante il periodo di garanzia, sono stati eseguiti tutti i lavori previsti dall'intervallo di manutenzione, secondo le specifiche e periodicità previste per quel tipo di vettura. L’inosservanza delle specifiche non ha conseguenze, a condizione che lo scostamento dagli intervalli di manutenzione specificati non superi, in termini di tempo, un periodo pari a un mese e i 1.000 km di chilometraggio della vettura. In caso di scostamento significativo, il Garante viene esentato dai suoi obblighi di garanzia, a meno che il garantito non dimostri che l'inosservanza di queste specifiche non ha causato la richiesta di intervento in garanzia.
4. Sussistenza della richiesta di intervento in garanzia
4.1 La richiesta di un intervento in garanzia sussiste, fatte salve le seguenti disposizioni delle clausole da 4.3 a 4.6, in presenza di qualsiasi difetto della vettura. È inclusa anche una perdita eccessiva di capacità della batteria ad alto voltaggio, ai sensi dell’Articolo 4.2.
4.2 Come tutte le batterie agli ioni di litio, la batteria ad alto voltaggio è soggetta a un processo di deterioramento e usura, fisico e chimico, nel corso della vita utile. Se la misurazione della capacità effettuata da un Concessionario o da un Centro Assistenza autorizzato durante il periodo di ga-ranzia mostra che la capacità netta della batteria, nel momento di seguito indicato, è inferiore ai valori percentuali (valori di garanzia) specificati di seguito, la percentuale inferiore al rispettivo valore di garanzia costituisce una perdita eccessiva di capacità ai sensi delle presenti condizioni di garanzia:
80% della capacità effettiva della batteria entro tre anni o entro un chilometraggio di 60.000 km dalla prima consegna o immatricolazione;
70 % della capacità effettiva della batteria entro otto anni o entro un chilometraggio di 160.000 km dalla prima consegna o immatricolazione.
4.3 Si esclude la prestazione in garanzia qualora il difetto sia stato causato da una delle seguenti condizioni:
la vettura è stata precedentemente oggetto di riparazione, manutenzione o assistenza tecnica inadeguata, a meno che ciò non sia avvenuto con prestazione in garanzia svolta da un Concessionario o da un Centro di Assistenza autorizzato; oppure
non sono state rispettate le disposizioni relative al funzionamento, al trattamento e alla cura della vettura, previste dalle istruzioni per l'uso nell'ultima versione consegnata al Garantito; oppure
nella vettura sono stati aggiunti o installati componenti, il cui utilizzo non è stato autorizzato da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, o la vettura è stata modificata in modo non autorizzato da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (es. tuning), a meno che il Garantito non possa dimostrare che i pezzi non autorizzati sono di qualità equivalente ai pezzi originali e che né il loro uso, né le altre modifiche non approvate alla vettura sono la causa del difetto che si è verificato; oppure
la vettura è stata usata in modo improprio o sottoposta a sollecitazioni eccessive, come il sovraccarico del veicolo; oppure
la vettura è stata danneggiata da fattori o agenti esterni (ad es. incidente, grandine, inondazione, danni da animali); oppure
il Garantito non ha immediatamente comunicato un difetto; oppure,
il Garantito non ha tempestivamente messo il Garante nelle condizioni di riparare il difetto.
4.4 In caso di difetto della batteria ad alto voltaggio, si esclude inoltre la prestazione in garanzia nel caso in cui il difetto sia stato causato da uno dei seguenti fattori:
la batteria ad alto voltaggio è stata rimossa permanentemente dalla vettura, aperta in modo non corretto o attivata separatamente dalla vettura; oppure
la batteria ad alto voltaggio è venuta direttamente in contatto con fiamme libere; oppure
la batteria ad alto voltaggio è stata pulita con pulitrici ad alta pressione o a getto di vapore oppure sono state applicate sostanze liquide aggressive.
4.5 L'usura naturale, ovvero segni di utilizzo ordinario della vettura, non causati da difetti dei materiali o della lavorazione e i danni conseguenti, riconducibili all'usura naturale, non sono coperti dalla garanzia. Ciò vale anche in caso di perdita di capacità della batteria ad alto voltaggio che non scenda al di sotto dei valori garantiti secondo l’Articolo 4.2.
4.6 Modifiche alla carrozzeria e/o modifiche, installazione o rimozione di singole componenti da parte di terzi non sono coperti dalla garanzia. Lo stesso vale per gli accessori che non sono stati installati e/o forniti dal produttore.
5. Prestazioni in garanzia
5.1 In presenza di difetto coperto dalla presente garanzia il Garante farà eliminare gratuitamente il vizio da un Concessionario o da un Centro di Assistenza autorizzato (riparazione). In caso di una perdita eccessiva di capacità ai sensi dell’Articolo 4.2, la stessa sarà eliminata gratuitamente per il cliente in modo tale da raggiungere nuovamente il valore garantito previsto. Esempio: se la capacità effettiva della batteria di una vettura di sette anni e un chilometraggio di 100.000 km ammonta al 65%, si dovrà eliminare il vizio in modo tale da raggiungere una capacità effettiva del 70%.
5.2 Qualora si decida per la riparazione, il Garante può, a sua discrezione, riparare il pezzo difettoso oppure sostituirlo. Per le vetture elettriche a batteria, i pezzi sostituiti o riparati sono coperti da garanzia Porsche fino alla scadenza della stessa. I pezzi smontati e oggetto di rilavorazione diventano di proprietà del Garante, salvo diversa regolamentazione nell'ordine specifico dell'officina.
5.3 Oltre alla riparazione dei difetti, la garanzia non conferisce al Garantito alcun diritto nei confronti del Garante. In particolare, la garanzia non comprende alcun diritto alla consegna di una vettura priva di difetti (sostituzione). Lo stesso vale per le richieste di risarcimento, ad esempio per la fornitura di una vettura sostitutiva, per i danni, per il rimborso di spese inutili o per il mancato uso. Ciò vale anche nel caso in cui un difetto non sia risolto definitivamente, nemmeno in seguito a riparazione.
5.4 Le richieste di risarcimento legate a comportamenti dolosi o colpa grave del Garante, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi collaboratori e le richieste legate a lesioni della vita, fisiche o danni alla salute non sono soggette alle limitazioni di cui all’Articolo 5.3.
6. Esecuzione della richiesta di intervento in garanzia
6.1 Il Garantito è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali difetti, non appena emersi, al Concessionario o al Centro Assistenza autorizzato, al fine di evitare danni conseguenti, a fornire tutte le informazioni necessarie affinché siano registrate e a mettere la vettura a disposizione del Concessionario o del Centro Assistenza per la registrazione e l'eliminazione del difetto.
6.2 Qualora la vettura sia inutilizzabile a causa di un difetto, il Garantito è obbligato a contattare il più vicino Concessionario o Centro Assistenza autorizzato. Questi deciderà se i lavori necessari debbano essere eseguiti in loco o presso la propria officina. Le possibili pretese del Garantito in merito a “Porsche Assistance” rimangono invariate.
6.3 Nel caso di vetture, la cui manutenzione non può essere tracciata digitalmente, il Garantito deve dimostrare che tutti gli interventi previsti dal piano di manutenzione sono stati eseguiti in conformità all’Articolo 3.2, presentando il libretto di garanzia e manutenzione debitamente compilato o le relative fatture dell'officina.
7. Trasferimento della garanzia
In caso di vendita della vettura, il Garante acconsente al trasferimento della garanzia al nuovo acquirente. Il nuovo acquirente subentra al posto del Garantito e assume la garanzia nella misura e con la durata residua presente al momento del trasferimento.
8. Prescrizione
I diritti del Garantito scadono sei mesi dopo il ricevimento della segnalazione del danno da parte del Garante o di un Concessionario o di un Centro Assistenza autorizzato (fa fede la data meno recente), ma non oltre sei mesi dopo la scadenza del periodo di garanzia, per cui la segnalazione del danno non sospende il periodo di prescrizione.
9. Disposizioni finali
La garanzia e la sua interpretazione sono regolate dalle leggi della sede del Garante con l'esclusione delle disposizioni del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).
Garanzia Porsche sulla vernice e a lungo termine su vetture nuove
Inoltre, il Garante concede quanto segue per quanto riguarda la carrozzeria:
Garanzia di tre anni per difetti della vernice (garanzia sulla vernice), nonché
Garanzia di dodici anni sulla corrosione passante (garanzia a lungo termine).
Per corrosione passante, nell’ambito della garanzia sulla vernice e a lungo termine, si intende la perforazione della lamiera sulla carrozzeria, che dall’interno (sottoscocca) è progredita verso l'esterno.
Ad eccezione della durata della garanzia, tutte le disposizioni della garanzia Porsche valgono per le vetture elettriche a batteria, nella misura in cui il loro contenuto è applicabile, in modo corrispondente per la garanzia sulla vernice e a lungo termine.